Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.
TITOLO II
 SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E TERZIARIO
Art. 32

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera h), L. R. 19/2012 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 8/2002.
Art. 33

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera j), L. R. 19/2012 , a decorrere dal 16 aprile 2013, a seguito dell'abrogazione della L.R. 17/1990.
Art. 34
 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 14/2008)
1. All'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
Note:
1 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 53, comma 1, lettera i), L. R. 19/2012 , a seguito dell'abrogazione dei c. 1, 2 e 5, art. 1 L.R. 14/2008.
2 Lettera b) del comma 1 abrogata implicitamente da art. 53, comma 1, lettera i), L. R. 19/2012 , a seguito dell'abrogazione dei c. 1, 2 e 5, art. 1 L.R. 14/2008.
Art. 35
 (Inserimento degli articoli 17 bis e 17 ter nella legge regionale 11/2009)
1.
Dopo l'articolo 17 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono inseriti i seguenti:

2.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 17 bis della legge regionale 11/2009, come inserito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 1.5.1.1028 e al capitolo 501 che si istituisce per memoria nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione <<Azioni a sostegno dell'attività degli esercenti di generi di monopolio>>.

3.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 17 ter della legge regionale 11/2009, come inserito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 502 che si istituisce per memoria nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione <<Contributi ai titolari esercenti rivendite di generi di monopolio per favorire l'accesso informatico dei cittadini ai servizi delle pubbliche amministrazioni>>.

CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO
Art. 36
 (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 12/2009)
1.
Il comma 56 dell'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), è sostituito dal seguente:
<<56. Nell'ambito delle funzioni delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal capo V della legge regionale 4/2005, in materia di incentivi alle imprese e dal relativo regolamento, con esclusivo riferimento agli articoli 155 e 156 delle legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), in deroga alle previsioni normative ivi previste, le domande risultate ammissibili nelle graduatorie delle Camere di commercio relative all'anno 2009, ma che non siano risultate beneficiarie per carenza di risorse finanziarie, sono mantenute in essere e inserite nelle graduatorie relative all'anno 2010 anche qualora le iniziative oggetto delle istanze siano state avviate o completate.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 56, della legge regionale 12/2009, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 9609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
Art. 37

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera r), L. R. 21/2016
CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE
Art. 40
 (Modifiche alla legge regionale 20/2006)
Note:
1 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 2, comma 81, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
Art. 44
 (Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 27/2007)
1.
L'articolo 5 della legge regionale 27/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 5
 (Elenco regionale speciale degli enti cooperativi)
1. Gli enti cooperativi non soggetti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile), sono iscritti, su istanza del legale rappresentante, nell'Elenco regionale speciale degli enti cooperativi, istituito al fine dell'espletamento dell'attività di vigilanza.
5. Le iscrizioni nell'Elenco regionale speciale degli enti cooperativi sono pubblicate semestralmente sul Bollettino ufficiale della Regione.>>.

Art. 55
 (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 27/2007)
1.
Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 27/2007 è sostituito dal seguente:
<<1. I provvedimenti sanzionatori di cui agli articoli 2545-octies, 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies del codice civile, all'articolo 223-sexiesdecies del regio decreto 318/1942 e all'articolo 12, comma 5 bis, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"), sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentito il parere della Commissione.>>.

Art. 56

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 2, comma 64, lettera b), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.