<<Art. 5
(Elenco regionale speciale degli enti cooperativi)
2. Gli enti cooperativi di cui al comma 1 depositano direttamente alla Direzione la seguente documentazione: a) l'atto costitutivo e le relative modificazioni, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione dell'ente cooperativo;
b) le cariche sociali e le relative variazioni;
c) il bilancio o il rendiconto annuale, con le eventuali relazioni accompagnatorie.
3. Nell'Elenco di cui al comma 1 sono iscritti, oltre alle società di mutuo soccorso, anche i consorzi di società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi di cui all'articolo 27 ter del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), e i gruppi cooperativi paritetici. Le società cooperative facenti parte dei consorzi di società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi di cui all'articolo 27 ter del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 1577/1947 e le società cooperative aderenti ai gruppi cooperativi paritetici di cui all'
articolo 2545-septies del codice civile sono tenute a depositare in forma scritta presso la Direzione, rispettivamente, l'estratto del contratto costitutivo del consorzio e l'accordo di partecipazione.
5. Le iscrizioni nell'Elenco regionale speciale degli enti cooperativi sono pubblicate semestralmente sul Bollettino ufficiale della Regione.>>.