<<Art. 27 bis
(Conferimento di funzioni ai Comuni in materia di usi civici)
1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni amministrative relative alla convocazione dei comizi per l'elezione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali previsti dalla
legge 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali).
2. Il procedimento per l'elezione dei Comitati previsti dalla
legge 278/1957 è disciplinato con regolamento regionale da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010).
3. L'esercizio delle funzioni amministrative conferite ai Comuni ai sensi del comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.>>.