Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.
TITOLO I
 ASSETTO ISTITUZIONALE
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012 , a seguito dell'abrogazione del c. 20 bis, art. 1, L.R. 21/2003.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera c), L. R. 5/2021
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 110, comma 1, lettera m), L. R. 19/2013
CAPO II
 TRASFERIMENTI AL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
Art. 9
 (Modifica all'articolo 18 della legge regionale 24/2005)
1.
Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 24 (Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione), è sostituito dal seguente:
<<1. Al fine di assicurare, nell'ambito dell'opera di ricostruzione e recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano, disciplinata dalla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66 (Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano), e successive modifiche, la migliore conoscenza e fruibilità da parte del pubblico degli immobili riferibili al complesso castellano dal punto di vista storico-artistico, del recupero funzionale e del restauro architettonico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Colloredo di Monte Albano un contributo straordinario per la realizzazione di spazi museali ed espositivi, nelle more dell'esecuzione dell'intervento, nei locali disponibili del compendio.>>.

2.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 24/2005, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 5.3.1.5054 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 e al capitolo 9476, la cui denominazione è modificata come segue: <<Contributo straordinario al Comune di Colloredo di Monte Albano per la realizzazione di spazi museali ed espositivi nei locali disponibili del compendio>>.

Art. 10
 (Conferma contributi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai sensi dell'articolo 5, commi 58, 59 e 60, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), all'Associazione Int di Cuie di Tarcento, consentendone la devoluzione per le medesime finalità in luogo diverso rispetto a quello riportato nel decreto di concessione e la fissazione in sanatoria di nuovi termini di inizio e fine lavori.
Art. 11
 (Conferma contributo)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso ai sensi dell'articolo 161 della legge regionale 2/2002, al Comune di Claut e finalizzato all'intervento per la realizzazione di opere varie connesse allo sviluppo turistico dell'area Lesis-Pradut-Resettum, previa istanza del Comune, per interventi di opere e arredi complementari finalizzati allo sviluppo turistico dell'area medesima.
Art. 13
 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 24/2009)
2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 10, comma 40, della legge regionale 24/2009, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo 1702 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
Art. 14
 (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 12/2010)
1.
Dopo il comma 26 dell'articolo 13 della legge regionale 12/2010, sono inseriti i seguenti:
<<26 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire in proprietà al Comune di Cividale del Friuli a titolo gratuito i beni immobili, trasferiti all'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), non direttamente funzionali alla gestione della Ferrovia Udine-Cividale da parte della società costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 99, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), e inseriti nel patrimonio disponibile regionale. Gli stessi devono essere prioritariamente utilizzati dal Comune di Cividale del Friuli per finalità di pubblico interesse connesse allo sviluppo, all'adeguamento e al miglioramento dei servizi a supporto dell'infrastruttura ferroviaria e degli elementi di connessione alla stessa.
26 ter. I beni oggetto di trasferimento in proprietà ai sensi del comma 26 bis sono puntualmente individuati con deliberazione della Giunta regionale.
26 quater. Sono a carico del Comune di Cividale del Friuli tutti gli oneri relativi e conseguenti alla puntuale individuazione dei beni stessi e al trasferimento in proprietà.
26 quinquies. Il trasferimento della proprietà è disposto con atto pubblico a cura e spese del Comune di Cividale del Friuli, previa adozione della deliberazione di cui al comma 26 ter.
26 sexies. Nelle more del formale trasferimento in proprietà i beni sono messi a disposizione del Comune di Cividale del Friuli con verbale di consegna, anche contestuale al trasferimento dei beni stessi dallo Stato alla Regione.
26 septies. Il Comune di Cividale del Friuli è autorizzato fin dalla consegna in gestione a eseguire opere finalizzate al conseguimento delle finalità di pubblico interesse di cui al comma 26 bis, che possono essere conseguite anche attraverso opere di demolizione.>>.

CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera bbb), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 20
 (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 12/2010)
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 12, comma 17, della legge regionale 12/2010, come modificato dal comma 1, fanno carico alle seguenti unità di bilancio e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 a fianco di ciascuna indicati:
UB 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670
UB 11.3.1.1184 - capitolo 9650
UB 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
Art. 23
 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 12/2009)
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 4 bis, della legge regionale 12/2009, come inserito dal comma 1, fanno carico alle seguenti unità di bilancio e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 a fianco di ciascuna indicati:
UB 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670
UB 11.3.1.1184 - capitolo 9650
UB 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.
CAPO V
 SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA. SPORTELLO UNICO E CONFERENZE DI SERVIZI
Art. 26
 (Modifiche alla legge regionale 3/2001)
1. Alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 27
 (Modifiche alla legge regionale 7/2000 e alla legge regionale 13/2009)
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 14, comma 1, lettera d), L. R. 9/2018
2 Comma 2 abrogato da art. 14, comma 1, lettera d), L. R. 9/2018
3 Comma 3 abrogato da art. 14, comma 1, lettera d), L. R. 9/2018
CAPO VI
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI INFORMATIVI STRUMENTALI
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera i), L. R. 9/2011