Dopo il
comma 37 dell'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'
articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), è inserito il seguente:
<<37 bis. L'obbligo di destinazione d'uso dell'immobile si intende assolto da parte dei beneficiari del contributo straordinario di cui al comma 36, a condizione che il trasferimento della residenza nell'alloggio oggetto del contributo sia avvenuto entro la data di entrata in vigore della presente legge o che il trasferimento della residenza nell'alloggio medesimo intervenga entro duecentosettanta giorni dalla data di comunicazione della liquidazione del contributo straordinario stesso.>>.