<<Art. 58
(Procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica)
1. Con regolamento regionale č disciplinato il procedimento di autorizzazione paesaggistica in conformitā alla normativa statale ed entro i limiti da essa previsti, anche con riferimento alle leggi regionali di settore. Ai fini dell'accelerazione dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica e in attuazione del principio di leale collaborazione la Regione stipula intese e accordi con i competenti organi statali.
2. I Comuni competenti, ai sensi dell'articolo 60, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica provvedono, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, con applicazione delle procedure di cui al
decreto legislativo 42/2004.>>.