Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.
Art. 64
 (Modifiche alla legge regionale 9/2007 e alla legge regionale 24/2009)
1.
Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), è abrogato.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 4, della legge regionale 9/2007, come sostituito dal comma 3, continuano a far carico all'unità di bilancio 2.5.1.2017 e al capitolo 2822 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
10. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 9/2007, come sostituito dal comma 9, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 982 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
12. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 19, comma 1 bis, della legge regionale 9/2007, come inserito dal comma 11, fanno carico all'unità di bilancio 2.5.1.2017 e al capitolo 2822 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
15.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 9/2007, come sostituito dal comma 14, continuano a far carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 e al capitolo 3187 la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<Spese per la gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale, comprensivo di terreni, boschi ed edifici funzionali ai medesimi>>.

19. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 32 della legge regionale 9/2007, come sostituito dal comma 18, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.123 e sul capitolo 983 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
22.
Dopo la lettera a) del comma 4 dell'articolo 42 della legge regionale 9/2007 è aggiunta la seguente:
<<a bis) le trasformazioni del bosco ubicato nelle aree di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani);>>.

28. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 77, comma 1, della legge regionale 9/2007, come modificato dal comma 27, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 3187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
29.
Dopo la sezione IV del capo IV del titolo III della legge regionale 9/2007 è inserita la seguente:

31. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all'articolo 78 ter della legge regionale 9/2007, come introdotto dal comma 29, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1047 e del capitolo 6840 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione <<Spese per la lotta alle specie vegetali infestanti>>.
32. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 31 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 6845 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
Note:
1 Comma 5 abrogato da art. 92, comma 1, L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 11, commi 5 bis e 8, L.R. 9/2007.
2 Comma 6 abrogato da art. 92, comma 1, L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 11, commi 5 bis e 8, L.R. 9/2007.
3 Comma 13 abrogato da art. 98, comma 1, L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 20 L.R. 9/2007.
4 Comma 16 abrogato da art. 103, comma 1, L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 24 bis, L.R. 9/2007.
5 Comma 17 abrogato da art. 103, comma 1, L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 24 bis, L.R. 9/2007.
6 Comma 20 abrogato da art. 110, comma 1, L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 37, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, L.R. 9/2007.
7 Comma 21 abrogato da art. 110, comma 1, L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 37, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, L.R. 9/2007.
8 Comma 34 abrogato da art. 127, comma 1, L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 97, L.R. 9/2007.