<<1. I provvedimenti sanzionatori di cui agli articoli 2545-octies, 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies del
codice civile, all'
articolo 223-sexiesdecies del regio decreto 318/1942 e all'
articolo 12, comma 5 bis, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'
articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"), sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentito il parere della Commissione.>>.