<<Art. 17 bis
(Azioni a sostegno degli esercenti l'attività di vendita di generi di monopolio)
1. In relazione all'eccezionale contrazione nelle vendite di generi di monopolio, anche a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Slovenia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre, nell'osservanza delle condizioni e dei limiti recati dalla normativa comunitaria, azioni di sostegno all'attività degli esercenti generi di monopolio, operanti nelle aree già soggette a regime di zona franca della provincia di Gorizia e sue successive estensioni alle province di Trieste e Udine.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono rivolte in particolare: a) alla creazione di nuove imprese;
b) alla promozione di azioni di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale;
c) alla creazione di borse di studio per la frequenza dei corsi di riqualificazione.
3. La Giunta regionale, con apposito regolamento, stabilisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure di attivazione delle azioni di cui al comma 2.
Art. 17 ter
(Interventi per la diffusione di servizi di pubblica utilità)
1. AI fine di incentivare la creazione e l'utilizzo di reti che si affiancano agli sportelli della pubblica amministrazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi a favore dei titolari esercenti le rivendite di generi di monopolio per l'acquisto di strumenti informatici atti a favorire l'accesso dei cittadini ai servizi delle pubbliche amministrazioni quali i servizi erogati nell'ambito del progetto Reti Amiche, di cui alla convenzione siglata tra il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione e la Federazione italiana tabaccai del 4 novembre 2008, e altri servizi da erogare tramite il terminale multifunzione.
2. La Regione è altresì autorizzata ad avvalersi della rete dei rivenditori di generi di monopolio per l'erogazione di pagamento servizi su base regionale.
3. La Giunta regionale, con apposito regolamento, stabilisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
legge regionale 17/2010, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, le tipologie di servizio, le condizioni, i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi di cui al comma 1.>>.