Art. 24
(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 24/2009)
1.
All'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
( ABROGATA )
b)
( ABROGATA )
c)
( ABROGATA )
d)
dopo il comma 17 è inserito il seguente:
<<17 bis. In via di interpretazione autentica le disposizioni di cui ai commi 14, 15, 16 e 17, primo periodo, non si applicano alle assunzioni di categorie protette comprese nella quota d'obbligo.>>;
e)
( ABROGATA )
f)
la lettera b) del comma 21 è abrogata;
g)
dopo il comma 21 è inserito il seguente:
<<21 bis. In via di interpretazione autentica i limiti di cui al comma 20 e il divieto di cui al comma 21 non si applicano alle assunzioni di categorie protette comprese nella quota d'obbligo.>>;
h)
al comma 40 dopo le parole <<
della Regione>> sono aggiunte le seguenti: <<
, anche mediante l'introduzione, nelle categorie, di un profilo professionale a esaurimento>>.
Note:
1 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 4, comma 9, lettera c), L. R. 12/2014
2 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 4, comma 9, lettera c), L. R. 12/2014
3 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 4, comma 9, lettera c), L. R. 12/2014
4 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 4, comma 9, lettera c), L. R. 12/2014