Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.
Art. 185
1. Al fine di razionalizzare l'ambito dei soggetti che si occupano di valorizzazione del patrimonio della cultura cinematografica, a decorrere dall'1 gennaio 2011, si procede alla separazione delle gestioni del Film Fund e del Fondo regionale per l'audiovisivo. Alla legge regionale 6 novembre 2006, n. 21, (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
c)   ( ABROGATA )
d)
l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
<<Art. 11
 (Sostegno alle attività di produzione audiovisiva regionale)
3. Possono essere concessi a professionisti del settore dell'audiovisivo residenti in Regione contributi a titolo di borsa di studio per la partecipazione, in Italia e all'estero, a iniziative formative d'eccellenza nelle discipline creative, tecniche, gestionali e amministrative, tipiche del settore audiovisivo e cinematografico.
5. La Regione è autorizzata a disporre specifici finanziamenti per le spese connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia.
6. I criteri e le modalità per la gestione degli interventi, nel rispetto degli obiettivi e dei limiti indicati ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché per i finanziamenti di cui al comma 5 e per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 12, sono definiti da un regolamento regionale.>>;

e)
l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
<<Art. 12
 (Comitato tecnico)
1. Al Comitato tecnico, costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, compete l'analisi e la valutazione della qualità e originalità dei contenuti delle iniziative proposte e dei requisiti di fattibilità dei progetti presentati ai sensi dell'articolo 9, nonché la scelta dei progetti e delle iniziative da ammettere ai contributi e ai finanziamenti del Fondo indicato all'articolo 11, comma 5.
4. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura. I componenti possono essere riconfermati.
5. Con la deliberazione di cui al comma 2 è individuato il componente che assume le funzioni di Presidente del Comitato e sono stabiliti l'ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato, il trattamento di missione e il rimborso spese nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali.
6. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.>>.

2. I procedimenti in corso e quelli avviati prima dell'approvazione dei rispettivi regolamenti previsti dagli articoli 10 e 11 della legge regionale 21/2006, come sostituiti e introdotti dal comma 1, sono regolati dalla normativa previgente. Le medesime modifiche trovano applicazione, sotto il profilo finanziario, a decorrere dall'1 gennaio 2011.
3. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 9 bis della legge regionale 21/2006, come inserito dal comma 1, lettera b), l'Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission promuove tutti gli atti necessari alla costituzione dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia.
4. Gli oneri derivanti dal comma 1 fanno carico, a decorrere dall'anno 2011, all'unità di bilancio 1.5.1.1033 e, rispettivamente, al capitolo 9198 per l'Associazione Film Commission, e al capitolo 9207 per l'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia.
Note:
1 Al comma 1, lettera d), sostitutiva del comma 6 dell'articolo 11 della L.R. 21/2006, le parole <<di cui all'articolo 11>> devono correttamente intendersi <<di cui all'articolo 12>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 1/12/2010, n. 48.
2 Al comma 2 del presente articolo le parole <<dagli articolo 9 bis, 10 e 11>> devono correttamente intendersi <<dagli articoli 10 e 11>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 1/12/2010, n. 48.
3 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 2, comma 88, lettera b), L. R. 14/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come previsto dall'art. 15, comma 2, della medesima L.R. 14/2012, a seguito dell'abrogazione dell'art. 9 bis L.R. 21/2006.
4 Comma 3 abrogato da art. 2, comma 88, lettera b), L. R. 14/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come previsto dall'art. 15, comma 2, della medesima L.R. 14/2012, a seguito dell'abrogazione dell'art. 9 bis L.R. 21/2006.
5 Le modifiche disposte dall'art. 2, comma 88, L.R. 14/2012 sono posposte all'1 gennaio 2014, per effetto di quanto disposto dell'art. 305, L.R. 26/2012.
6 Non si dà seguito alle modifiche previste dall'art. 2, c. 88, L.R. 14/2012, a seguito dell'abrogazione del medesimo comma 88 ad opera dell'art. 58, c. 1, lett. a), L.R. 21/2013.
7 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 2, comma 17, lettera b), L. R. 16/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, L.R. 21/2006, con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 2, c. 18, L.R. 16/2021.