Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.
Art. 178
 (Modifiche alla legge regionale 19/2003)
1. All'articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
<<6 bis. La misura dei compensi eventualmente previsti per i componenti dei consigli di amministrazione delle aziende che percepiscono, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), contributi senza vincolo di destinazione è stabilita in un gettone di presenza dell'importo massimo di 30 euro a seduta giornaliera, limitatamente all'esercizio finanziario in cui i contributi sono percepiti.>>.

2. Le aziende provvedono all'adeguamento degli statuti al fine di assicurare l'applicabilità delle norme relative alla limitazione del numero degli amministratori contenute nell'articolo 5, comma 1 bis, della legge regionale 19/2003, come inserito dal comma 1, lettera a), a decorrere dal primo rinnovo dei rispettivi consigli di amministrazione successivo all'entrata in vigore della presente legge.