Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.
Art. 172
 (Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale 43/1981)
1.
L'articolo 25 della legge regionale 43/1981 è sostituito dal seguente:
<<Art. 25
 (Comitato regionale per i servizi trasfusionali)
1. È istituito, presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, il Comitato regionale per i servizi trasfusionali con funzioni consultive nella programmazione e gestione dei servizi trasfusionali.
4. Il Comitato è costituito con decreto del direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali e dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere riconfermati.
5. La mancata o ritardata designazione di alcuni componenti non pregiudica la costituzione e l'attività del Comitato, fatta salva la sua successiva integrazione.
6. Ai componenti esterni è corrisposto un gettone di presenza, per ciascuna seduta, quantificato all'atto della costituzione del Comitato, nonché il trattamento di missione e il rimborso spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di qualifica dirigenziale.
7. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale in servizio presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.>>.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 25 della legge regionale 43/1981, come sostituito dal comma 1, continuano a far carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 4721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
3.
Il numero 18) dell'elenco n. 1 riferito all'articolo 2, comma 1, allegato alla legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale), è abrogato.