Art. 170
(Modifiche alla legge regionale 8/2003)
1.
Alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
( ABROGATA )
b)
all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole <<
dell'anno in cui si svolge la manifestazione o l'attivitā per la quale č chiesto il contributo>> sono sostituite dalle seguenti: <<
di ogni anno>>;
2)
dopo il comma 1 č inserito il seguente:
<<1 bis. Le manifestazioni di cui al comma 1 devono tenersi entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda.>>;
3)
al comma 6 le parole <<
i tre anni successivi>> sono sostituite dalle seguenti: <<
l'anno successivo>>.
2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'
articolo 3 bis della legge regionale 8/2003, come inserito dal comma 1, lettera a), fanno carico all'unitā di bilancio 5.1.2.1090 e ai capitoli 6039, 6042, 6136, 6176 e 6177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
Note:
1 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 33, lettera c), L. R. 15/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3 bis, L.R. 8/2003.