<<5. Gli interventi di cui al quarto comma e le modalità della loro attuazione sono realizzati per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile e sono disposti dal Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, dallo stesso Assessore d'intesa con il Presidente della Regione.>>.