Art. 150
(Modifiche alla legge regionale 56/1986)
1.
Alla legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 7 ter le parole <<
2010-2011>> sono sostituite dalle seguenti: <<
2011-2012>>;
b)
l'articolo 8 è abrogato;
c)
il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
<<2. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza è tenuto l'allevatore con particolare riferimento alle condizioni igienico - sanitarie e alla tenuta di apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento. La tenuta di apposito registro non è richiesta per gli allevamenti di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale.>>.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 1, lettera a) le parole <<2010-2010>> sono state sostituite con le parole <<2010-2011>>.