1. La Giunta regionale individua le clausole minime di uniformitā degli statuti di cui all'
articolo 14, comma 4, della legge regionale 6/2008, come sostituito dall'articolo 145, comma 5, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e le Riserve di caccia conformano il proprio statuto alle medesime entro centottanta giorni dalla data della deliberazione della Giunta regionale.