<<Art. 44
(Cattura temporanea e inanellamento)
1. In attuazione dell'
articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'attività di cattura per l'inanellamento e la cessione a fini di richiamo è esercitata negli impianti autorizzati dalla Regione, gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione regionale, avente validità triennale, è rilasciata alle Amministrazioni provinciali con deliberazione della Giunta regionale, previo parere dell'ISPRA.
2. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, previo parere dell'ISPRA, è approvato il calendario di cattura per specie.
3. Con regolamento regionale da emanarsi previo parere dell'ISPRA sono disciplinati: a) i mezzi di cattura consentiti e le modalità di gestione degli impianti;
b) i criteri per la determinazione del numero di esemplari catturabili, distinto per specie e su base provinciale;
c) i controlli sull'attività di cattura;
e) le modalità per l'individuazione dei soggetti qualificati e idonei alla gestione degli impianti;
f) i criteri per conservare il valore storico, culturale e paesaggistico delle bressane e dei roccoli presenti sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia concedendo, a seconda delle tipologie, sovvenzioni annuali finalizzate alle operazioni di manutenzione di ogni impianto.>>.