<<37. L'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, e su istanza degli enti interessati, è autorizzata a destinare, anche prevedendo le eventuali necessarie novazioni soggettive, il finanziamento di cui all'
articolo 8 della legge regionale 50/1993, già individuato con l'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Regione 13 dicembre 2001, n. 475, in riferimento agli interventi non realizzati, sino alla concorrenza di 120.000 euro a interventi destinati alla manutenzione straordinaria e alla valorizzazione della malga Pieltinis, e per la quota residua al Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo, per l'attuazione di iniziative mirate in modo specifico alla costruzione e/o completamento di insediamenti produttivi in grado di contribuire allo sviluppo economico e occupazionale dell'area montana della Carnia.>>.