1 Dichiarata, con sentenza n. 227 del 19 luglio 2011 della Corte costituzionale (in G.U. 1a Serie speciale n. 32 dd. 27 luglio 2011), l'illegittimitą costituzionale del presente articolo nella parte relativa ai commi 1, 2 e 3 della versione sostitutiva dell'art. 14, L.R. 43/1990.
2 Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.