Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.
Art. 104
(Norma transitoria)
1.
Per le comunicazioni-denuncia effettuate ai sensi dell'
articolo 2 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27
(Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche e attuazione dell'
articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741
), dall'1 luglio 2009 alla data di entrata in vigore della presente legge, l'asseverazione del progettista di cui all'
articolo 20, comma 2 bis, della legge regionale 16/2009
, come introdotto dall'articolo 103, comma 1, puņ essere presentata anche a lavori iniziati.