Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.
Art. 103
 (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 16/2009)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 16/2009 č inserito il seguente:
<<2 bis. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui al comma 2, la verifica del Sindaco prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche e attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), relativa all'osservanza delle previsioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettere a) e b), della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), e di cui all'articolo 84, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, puņ essere sostituita dall'asseverazione del progettista, prevista dall'articolo 2 della legge regionale 27/1988, corredata del progetto architettonico definitivo.>>.