Art. 85
( ABROGATO )
Note:
1 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 12, comma 27, lettera a), L. R. 6/2013 , a seguito dell'abrogazione dei c. 2 e 2 bis, art. 6 ter, L.R. 23/2005, a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
2 Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
Art. 91
(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 30/2007)
2. Le disposizioni di cui all'
articolo 3, comma 76, della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 1, si applicano anche alle domande intese a ottenere le anticipazioni di cui al medesimo comma 76, già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'
articolo 3, comma 76, della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 1, e dal disposto di cui al comma 2, continuano a far carico all'unità di bilancio 8.4.2.1144 e al capitolo 3331 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
Art. 94
(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 12/2009)
1.
All'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 23 le parole <<
, finalizzato al>> sono sostituite dalle seguenti: <<
e il>>;
b)
al comma 24 dopo le parole <<
del cantiere>> sono aggiunte le seguenti: <<
e per i lavori di completamento entro novanta giorni dall'acquisto previa approvazione del relativo progetto>>;
c)
al comma 25 dopo le parole <<
nel medesimo.>> sono aggiunte le seguenti: <<
Per i lavori di completamento l'anticipazione è concessa ed erogata sulla base del quadro economico del progetto.>>.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'
articolo 11, comma 23, della legge regionale 12/2009, come modificato dal comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 8.4.2.1144 e al capitolo 3224 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
Art. 96
(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 17/2008)
1.
Il
comma 44 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è sostituito dal seguente:
<<44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a soggetti privati proprietari contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, in ogni caso, nell'ammontare massimo di 10.000 euro, per far fronte alle spese necessarie per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, come definiti dall'
articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa.>>.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'
articolo 10, comma 44, della legge regionale 17/2008, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.4.2.1144 e al capitolo 3396 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 44, 44 bis, e 49 bis, della
legge regionale 17/2008, come rispettivamente sostituito e inseriti dal presente articolo, si applicano anche alle domande di contributo già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 44 bis si applicano anche nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stato emesso il decreto di concessione del contributo.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione dei commi 44, 49 e 49 bis dell'art. 10, L.R. 17/2008.
2 Comma 3 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione dei commi 44, 49 e 49 bis dell'art. 10, L.R. 17/2008.
3 Comma 6 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione dei commi 44, 49 e 49 bis dell'art. 10, L.R. 17/2008.
4 Comma 5 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione dei commi 44, 49 e 49 bis dell'art. 10, L.R. 17/2008.
5 Comma 4 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione dei commi 44, 49 e 49 bis dell'art. 10, L.R. 17/2008.
6 Comma 5 abrogato da art. 10, comma 6, lettera a), L. R. 14/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, c. 49 bis, L.R. 17/2008.