Legge regionale 11 agosto 2010 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/07/2023

Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre.

CAPO II

MODIFICHE A LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI PERSONALE E DI ORGANIZZAZIONE

Art. 7

(Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 18/1996 in materia di incarichi dirigenziali)

1. All'articolo 47 della legge regionale 18/1996, come da ultimo sostituito dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 4/2004, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo periodo del comma 4 è soppresso;

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

<<4 bis. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere b) e c), rivestono carattere di fiduciarietà. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 2 con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a soggetti esterni all'Amministrazione regionale può avvenire per un numero massimo di unità pari al 20 per cento del numero di posti previsti, complessivamente, per gli incarichi medesimi, con arrotondamento all'unità superiore.

4 ter. L'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione è conferito, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, dalla Giunta regionale su designazione nominativa del Presidente della Regione. L'incarico può essere conferito a dipendenti del ruolo unico regionale in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e a soggetti esterni all'Amministrazione regionale in possesso dei medesimi requisiti culturali, nonché di un'esperienza maturata per almeno un biennio in funzioni dirigenziali.

4 quater. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 2, lettere b) e c), è richiesto:

a) per i dirigenti regionali il possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e di un'anzianità nell'esercizio delle funzioni dirigenziali proprie e non delegate di almeno quattro anni, per l'incarico di cui alla lettera b), e di almeno due anni, per l'incarico di cui alla lettera c);

b) per i soggetti esterni il possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e di un'esperienza professionale almeno quadriennale, per l'incarico di cui alla lettera b), e almeno biennale, per l'incarico di cui alla lettera c), adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico, enti o associazioni di diritto privato o aziende pubbliche o private ovvero acquisita nelle libere professioni con regolare iscrizione ai relativi albi.

4 quinquies. Qualora l'incarico di direttore di staff sia conferito presso un Servizio, il direttore del Servizio medesimo svolge le proprie funzioni in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto al direttore di staff.>>.

Art. 8

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera aaa), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 9

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, L.R. 2/2002.

Art. 10

(Modifica all'articolo 14 della legge regionale 17/2008)

1. Il secondo periodo del comma 46 dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è soppresso.

Art. 11

(Modifiche a leggi regionali di settore)

1.

( ABROGATO )

(1)

2. L'articolo 5 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21 (Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativo e sanzionatorio di cui alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive. Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 1996, n. 22, e 24 gennaio 1997, n. 5, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), è abrogato a decorrere dal 16 ottobre 2010.

3.

( ABROGATO )

(2)

4. Sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti):

a) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2, le parole << Servizio per il sostegno e la promozione dei comparti del commercio e del terziario>> sono sostituite dalle seguenti: << Servizio competente in materia di commercio>>;

b) al comma 2 dell'articolo 3, le parole << Direzione centrale delle attività produttive>> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale competente in materia di commercio>>;

c) al comma 1 dell'articolo 5, le parole << Direzione centrale delle attività produttive>> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale competente in materia di commercio>>;

d) al comma 1 dell'articolo 9, le parole << Direzione delle attività produttive>> e << Servizio per il sostegno e la promozione dei comparti del commercio e del terziario>> sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: << Direzione centrale competente in materia di commercio>> e << Servizio competente in materia di commercio>>.

5. Sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>):

a) al comma 10 bis, come aggiunto dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 7/2007, dell'articolo 15, le parole << Direzione centrale attività produttive>> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale competente in materia di commercio>>;

b)

( ABROGATA )

c)

( ABROGATA )

d) al comma 2 dell'articolo 84, le parole << Assessore regionale alle attività produttive>> sono sostituite dalle seguenti: << Assessore regionale competente in materia di commercio>> e le parole << dal Direttore centrale delle attività produttive>> sono sostituite dalle seguenti: << dal Direttore centrale competente in materia di commercio>>;

e) al comma 6 dell'articolo 84, le parole << Direzione centrale attività produttive>> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale competente in materia di commercio>>;

f) ai commi 1 e 7 dell'articolo 85, le parole << Direzione centrale attività produttive>> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale competente in materia di commercio>>;

g) ai commi 1, 3 e 5 dell'articolo 101, le parole << Direzione centrale attività produttive>> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale competente in materia di commercio>>.

(3)(4)

6. Sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale):

a) al comma 1 dell'articolo 3, le parole << Direzione centrale attività produttive>> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale competente in materia di cooperazione>>;

b) al comma 2 dell'articolo 4, le parole << Direzione centrale attività produttive>> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale competente in materia di cooperazione>>;

c) al comma 2 dell'articolo 12, le parole << Assessore regionale alle attività produttive>> sono sostituite dalle seguenti: << Assessore regionale competente in materia di cooperazione>>;

d) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 12, le parole << direttore centrale delle attività produttive>> sono sostituite dalle seguenti: << direttore centrale competente in materia di cooperazione>>;

e) al comma 11 dell'articolo 12, le parole << Direttore centrale delle attività produttive>> sono sostituite dalle seguenti: << Direttore centrale competente in materia di cooperazione>>.

7. Al comma 2 bis, come aggiunto dall'articolo 14, comma 7, della legge regionale 17/2008, dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), le parole << Direzione centrale attività produttive>> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale competente in materia di cooperazione.>>.

8. Le funzioni di indirizzo, verifica e valutazione inerenti la realizzazione del piano industriale di cui all'articolo 8, comma 116, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché quelle inerenti alla rendicontazione e controllo della relativa gestione fuori bilancio, sono attribuite, a decorrere dal 16 ottobre 2010, alla struttura direzionale individuata dalla Giunta regionale.

9. Al comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << ,disciplinate con regolamento>>.

10. All'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi da 73 a 77 sono sostituiti dai seguenti:

<<73. Al fine di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni e gli organi dell'Unione europea e di rafforzare la collaborazione della Regione con le organizzazioni rappresentative di interessi regionali a livello europeo e con le autonomie regionali dell'Unione europea, è istituito a Bruxelles, in conformità all'articolo 58, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), un Ufficio di collegamento della Regione, quale Struttura stabile di livello inferiore al Servizio alle dirette dipendenze della Direzione centrale competente in materia di relazioni internazionali e comunitarie.

74. L'Ufficio opera quale strumento di collegamento tecnico, amministrativo, informativo e operativo a supporto dell'Amministrazione regionale nei confronti delle istituzioni dell'Unione europea.

75. L'organico assegnato all'Ufficio è costituito dal seguente personale:

a) fino a tre unità, tra cui il coordinatore, con assegnazione per un periodo di due anni prorogabile;

b) fino a due unità, con assegnazione per un periodo massimo di due anni non prorogabile né rinnovabile, secondo criteri e modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale.

76. Al personale di cui al comma 75, oltre al trattamento economico in godimento, compete per tutto il periodo di assegnazione all'ufficio un'indennità mensile da definirsi con deliberazione della Giunta regionale.

77. In caso di missione, al personale di cui al comma 75 è riconosciuto il solo rimborso delle spese di viaggio; al personale medesimo è altresì riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno da Trieste a Bruxelles in occasione dell'inizio del servizio e del rientro al termine del medesimo.>>;

b) i commi da 78 a 82 sono abrogati.

11. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Ufficio di collegamento di Bruxelles, incluso il coordinatore, rimane assegnato al medesimo fino al 31 dicembre 2010 e potrà essere riconfermato.

12. Gli oneri di cui al comma 76 dell'articolo 8 della legge regionale 2/2002, come modificato dal comma 10, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 e al capitolo 3559 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Note:

Comma 1 abrogato da art. 53, comma 1, lettera j), L. R. 19/2012 , a decorrere dal 16 aprile 2013, a seguito dell'abrogazione della L.R. 17/1990.

Comma 3 abrogato da art. 38, comma 1, lettera hh), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

Lettera b) del comma 5 abrogata da art. 12, comma 1, L. R. 23/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 26 L.R. 29/2005.

Lettera c) del comma 5 abrogata da art. 12, comma 1, L. R. 23/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 26 L.R. 29/2005.