Legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/07/2023

Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre.
Art. 7
 (Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 18/1996 in materia di incarichi dirigenziali)
1. All'articolo 47 della legge regionale 18/1996, come da ultimo sostituito dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 4/2004, sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
<<4 bis. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere b) e c), rivestono carattere di fiduciarietà. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 2 con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a soggetti esterni all'Amministrazione regionale può avvenire per un numero massimo di unità pari al 20 per cento del numero di posti previsti, complessivamente, per gli incarichi medesimi, con arrotondamento all'unità superiore.
4 ter. L'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione è conferito, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, dalla Giunta regionale su designazione nominativa del Presidente della Regione. L'incarico può essere conferito a dipendenti del ruolo unico regionale in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e a soggetti esterni all'Amministrazione regionale in possesso dei medesimi requisiti culturali, nonché di un'esperienza maturata per almeno un biennio in funzioni dirigenziali.
4 quinquies. Qualora l'incarico di direttore di staff sia conferito presso un Servizio, il direttore del Servizio medesimo svolge le proprie funzioni in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto al direttore di staff.>>.