Art. 3
(Direzione centrale di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 12/2009)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la denominazione e le funzioni della Direzione centrale istituita dall'
articolo 10, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), sono definite con il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali e i relativi provvedimenti organizzativi di attuazione.
2. Nelle more dell'attuazione del disposto di cui al comma 1, continua a operare, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.