Legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/07/2023

Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre.
Art. 2
 (Disposizioni in materia di assenza per malattia, procedimento disciplinare, rilevazione della presenza, messa a disposizione, premialità e aspettativa)
1. In caso di assenza per malattia, al personale regionale si applica la disciplina statale in materia di fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo e in materia di trasmissione dei relativi attestati.
6. A valere dall'anno 2010 e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, le risorse destinate al finanziamento del sistema premiale del personale regionale non dirigente della Regione possono essere integrate, con gli strumenti di bilancio e, comunque, nell'ambito delle effettive disponibilità, a condizione che gli obiettivi complessivamente assegnati alle diverse strutture direzionali, come verificati dal nucleo di valutazione, siano raggiunti nella misura pari all'80 per cento.
7. AI fine di consentire l'adeguata valorizzazione dei comportamenti organizzativi del personale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 52/1980, di cui al capo II, sezione III, del regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 142, del 16 giugno 2005, e successive modifiche, e di cui all'articolo 38 del regolamento di organizzazione della Regione e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche, compreso il personale adibito alla mansione di autista di rappresentanza, è autorizzata la corresponsione del premio del sistema incentivante per l'anno 2008 nei limiti della parte di cui al punto 4, lettera b), numero 1), dell'accordo recante "Contratto collettivo integrativo 1998-2001 Area non dirigenziale: Accordo progressioni 2008-2009 e premiale 2008" sottoscritto il 4 maggio 2009.
8. Per le finalità di cui al comma 7, per le annualità successive all'anno 2008 l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare il premio del sistema incentivante nella misura determinata dagli accordi di attuazione dell'articolo 17, comma 4, del contratto collettivo integrativo 1998-2001 Area non dirigenziale sottoscritto l'11 ottobre 2007, pubblicato sul BUR n. 45 del 7 novembre 2007.
9. All'onere di 240.000 euro per l'anno 2010, derivante dal disposto di cui ai commi 7 e 8 riferiti alle annualità 2008 e 2009, e di 120.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 si provvede, ai sensi dell'articolo 18, comma 11, della legge regionale 21/2007, mediante prelevamento dall'unità di bilancio 11.3.1.5033 e dal capitolo 9646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
10. Il personale dipendente del ruolo unico regionale impiegato temporaneamente presso le istituzioni europee, le agenzie europee, i soggetti costituiti in base al regolamento (CE) n. 1082/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), o presso altri enti o organismi internazionali o Stati esteri è collocato in aspettativa senza assegni salvo motivato diniego dell'amministrazione in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio.
Note:
1 Comma 6 sostituito da art. 12, comma 29, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
2 Comma 4 abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 21/2013
3 Comma 5 abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 21/2013
4 Parole aggiunte al comma 10 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
5 Parole sostituite al comma 10 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 1, L. R. 11/2023