Legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/07/2023

Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre.
Art. 1
 (Personale di cui all'articolo 3 della legge regionale 22/1972)
1. Ai fini dell'applicazione del sistema di graduazione delle posizioni dirigenziali, il personale assunto ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 (Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale e intervento a favore del Centro di calcolo dell'Università di Trieste), con contratto di lavoro di dirigente d'azienda industriale è equiparato, qualora non preposto a una struttura direzionale, al dirigente di staff; qualora la retribuzione complessiva mensile determinata in applicazione della graduazione sia inferiore a quella complessiva in godimento, è attribuito un assegno personale pari alla differenza tra i due trattamenti, riassorbibile con successivi miglioramenti. Ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato al personale assunto con contratto di lavoro di dirigente d'azienda industriale, trova applicazione la disciplina prevista per il personale regionale della qualifica dirigenziale e i relativi oneri fanno carico al bilancio regionale; il direttore del servizio competente in materia di sistemi informativi provvede a delegare funzioni dirigenziali al suddetto personale assegnato al servizio medesimo, definendone i compiti e gli obiettivi.
Note:
1 Comma 1 interpretato da art. 12, comma 14, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.