Legge regionale 11 agosto 2010 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.

SEZIONE I

STRUTTURA DEL LIBRO FONDIARIO

Art. 5

(Libro fondiario)

1. Il libro fondiario si compone del libro maestro e di una collezione di documenti.

2. Nel libro maestro sono iscritti tutti i beni immobili di un comune catastale. Ne sono esclusi quelli che devono formare oggetto di un libro ferroviario o di un libro montanistico, nonché i beni pubblici, che sono riportati in appositi elenchi conservati presso ciascun ufficio tavolare.

3. Il bene pubblico, in quanto necessario in base alle previsioni dell'atto autorizzativo o concessorio, è iscritto nel libro fondiario sulla base della procedura di completamento di cui al capo III.

Art. 6

(Libro maestro)

1. Il libro maestro è costituito dalle partite tavolari.

2. La partita tavolare è composta dal foglio di consistenza (foglio A), dal foglio della proprietà (foglio B) e dal foglio degli aggravi (foglio C).

3. Ogni partita tavolare comprende almeno un corpo tavolare.

Art. 7

(Concordanza catasto - tavolare)

1. La concordanza del libro fondiario con gli atti del catasto è regolata dalle norme di cui alla legge 23 maggio 1883, BLI n. 82 e alla legge 23 maggio 1883, BLI n. 83, e loro successive modifiche e integrazioni, e dalle relative norme regolamentari.

2. I comuni di Chiadino-città, Chiarbola inferiore, Chiarbola superiore-città, Cologna-città, Gretta-città, Guardiella-città, Roiano-città, Rozzol-città e Scorcola-città vengono gradualmente soppressi e gli immobili in essi censiti vanno iscritti nel libro fondiario di Trieste.

Art. 8

(Collezione dei documenti)

1. La collezione dei documenti è la raccolta delle copie autentiche e degli originali dei documenti in base ai quali è stata eseguita una iscrizione tavolare.

2. La collezione dei documenti dei libri fondiari presso ogni ufficio tavolare è unica per tutti i libri maestri tenuti da quell'ufficio ed è tenuta con quelle del libro ferroviario e del libro montanistico.

3. Gli atti e i documenti di cui ai commi 1 e 2 vengono conservati secondo l'ordine risultante dal numero attribuito alla domanda tavolare.

Art. 9

(Conservazione)

1. Le domande, i decreti tavolari e la collezione dei documenti sono esclusi dagli scarti d'archivio.

2. Con regolamento sulla conservazione degli archivi regionali sono disciplinate le modalità di conservazione degli atti di cui al comma 1.