Legge regionale 11 agosto 2010 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.

CAPO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 29

(Regolamenti)

1. Con regolamenti di esecuzione sono disciplinati:

a) la tenuta del giornale per atti tavolari mediante elaborazione informatica;

b) il rilascio di estratti e certificazioni;

c) la fruizione dei servizi tavolari al pubblico;

d) l'accesso per via telematica alla banca dati del libro fondiario;

e) l'attività degli agenti contabili degli uffici tavolari e la stesura del conto giudiziale;

f) la presentazione della domanda tavolare telematica;

g) l'attuazione dell'informatizzazione del libro maestro.

Art. 30

(Norme transitorie)

1. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 29 continuano a trovare applicazione i regolamenti emanati ai sensi delle leggi regionali di cui all'articolo 31.

2. Qualora la normativa regionale rinvii a disposizioni di legge abrogate dall'articolo 31 e sostanzialmente riprodotte nella presente legge, il rinvio si intende effettuato nei confronti di queste ultime.

Art. 31

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 30 novembre 1972, n. 56 (Ordinamento degli uffici per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari);

b) la legge regionale 20 giugno 1983, n. 59 (Introduzione di procedure automatizzate nella tenuta del libro fondiario e norme sull'ordinamento del servizio);

c) la legge regionale 10 luglio 1987, n. 20 (Ristrutturazione e potenziamento delle attività del libro fondiario);

d) la legge regionale 19 febbraio 1990, n. 8 (Tenuta del libro fondiario mediante elaborazione informatica dei dati);

e) l'articolo 114 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione);

f) l'articolo 21 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale);

g) il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000);

h) i commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003).

Art. 32

(Testo notiziale)

1. Nel testo notiziale della presente legge, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18 (Norme in materia di pubblicazione dei testi legislativi sul Bollettino Ufficiale della Regione), è riportata una tabella di corrispondenza fra le disposizioni di cui al presente testo unico e quelle contenute nelle leggi regionali abrogate dall'articolo 31 e quivi riprodotte, in tutto o in parte.

Art. 33

(Norme finanziarie)

1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui agli articoli 10 e 11 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1189 e al capitolo 156 e all'unità di bilancio 11.3.2.1189 e al capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 16, comma 2, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.91 e nel capitolo 704 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

3. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui agli articoli 20 e 23 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 1454 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.