Legge regionale 11 agosto 2010 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.

CAPO III

COMPLETAMENTO DEL LIBRO FONDIARIO

Art. 24

(Domanda di completamento)

1. Al completamento di un libro fondiario si provvede su domanda di chi vi abbia interesse.

2. La domanda, diretta all'ufficio tavolare competente per territorio, viene annotata su un apposito registro. Essa deve contenere l'esatta individuazione dell'immobile e deve fornire tutti gli elementi utili per l'accertamento dello stato di proprietà e degli aggravi.

3. Per l'esatta individuazione dell'immobile sono richiesti i dati catastali e la sua rappresentazione grafica.

Art. 25

(Commissario del completamento)

1. Nella procedura da avviare per il completamento del libro fondiario, il coordinatore dell'ufficio tavolare esercita le funzioni di commissario.

Art. 26

(Avvio del procedimento di completamento)

1. Il commissario accerta preliminarmente se il bene, oggetto della procedura, risulti iscritto in un libro fondiario posto fuori uso. In questo caso pone a base delle successive operazioni lo stato tavolare risultante da quel libro fondiario.

2. Non risultando il bene iscritto in alcun libro fondiario, gli accertamenti devono riguardare:

a) la consistenza dell'immobile;

b) il diritto di proprietà e le limitazioni alla capacità e al potere di disposizione del proprietario;

c) gli altri diritti per i quali è consentita l'iscrizione;

d) gli atti e i fatti giuridici che costituiscono oggetto di annotazione.

3. Il commissario richiede all'Agenzia del Demanio, all'Amministrazione regionale, a quelle provinciale e comunale competenti per territorio, nonché al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, un'attestazione che nulla osta all'iscrizione richiesta.

4. Ultimati gli accertamenti, il commissario predispone, per ogni immobile, il progetto di partita tavolare.

Art. 27

(Conclusione del procedimento di completamento)

1. Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione.

2. Il commissario fissa il giorno a partire dal quale si può prendere visione degli atti di cui al comma 1 e lo rende noto mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione e da affiggersi all'albo dell'ufficio tavolare e del Comune interessato.

3. L'avviso deve pure contenere l'indicazione:

a) della sede dove sono depositati gli atti;

b) della possibilità di proporre osservazioni scritte al commissario contro le risultanze degli atti;

c) del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, entro il quale devono essere proposte le osservazioni.

4. Il commissario convoca le parti interessate per l'esame delle osservazioni. Nel caso esse risultino fondate, effettua le opportune rettifiche al progetto della partita tavolare.

Art. 28

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei punti da 4 a 6 dell'ordinanza del Ministero di giustizia 9 gennaio 1889, n. 621, Bollettino delle ordinanze del Ministero della giustizia n. 4, concernente le procedure da seguire nel completamento dei nuovi libri fondiari con l'iscrizione di beni immobili che non sono ancora iscritti in alcun libro fondiario.