Legge regionale 11 agosto 2010 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.

Art. 7

(Concordanza catasto - tavolare)

1. La concordanza del libro fondiario con gli atti del catasto è regolata dalle norme di cui alla legge 23 maggio 1883, BLI n. 82 e alla legge 23 maggio 1883, BLI n. 83, e loro successive modifiche e integrazioni, e dalle relative norme regolamentari.

2. I comuni di Chiadino-città, Chiarbola inferiore, Chiarbola superiore-città, Cologna-città, Gretta-città, Guardiella-città, Roiano-città, Rozzol-città e Scorcola-città vengono gradualmente soppressi e gli immobili in essi censiti vanno iscritti nel libro fondiario di Trieste.