Legge regionale 11 agosto 2010 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019
Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.
Art. 4
(Uffici tavolari) (1)
1. Gli uffici tavolari conservano il libro fondiario dei comuni catastali esistenti all'entrata in vigore della presente legge.
1 bis. Le sedi e gli ambiti di competenza degli uffici tavolari vengono individuati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto del regio decreto 499/1929 e della legge tavolare.
(2)
Note:1 Articolo sostituito da art. 12, comma 39, L. R. 11/2011
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 16, comma 4, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.