Legge regionale 11 agosto 2010 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.

Art. 26

(Avvio del procedimento di completamento)

1. Il commissario accerta preliminarmente se il bene, oggetto della procedura, risulti iscritto in un libro fondiario posto fuori uso. In questo caso pone a base delle successive operazioni lo stato tavolare risultante da quel libro fondiario.

2. Non risultando il bene iscritto in alcun libro fondiario, gli accertamenti devono riguardare:

a) la consistenza dell'immobile;

b) il diritto di proprietà e le limitazioni alla capacità e al potere di disposizione del proprietario;

c) gli altri diritti per i quali è consentita l'iscrizione;

d) gli atti e i fatti giuridici che costituiscono oggetto di annotazione.

3. Il commissario richiede all'Agenzia del Demanio, all'Amministrazione regionale, a quelle provinciale e comunale competenti per territorio, nonché al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, un'attestazione che nulla osta all'iscrizione richiesta.

4. Ultimati gli accertamenti, il commissario predispone, per ogni immobile, il progetto di partita tavolare.