Legge regionale 11 agosto 2010 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.

Art. 14

(Estratti tavolari)

1. L'estratto tavolare riproduce il contenuto di una partita tavolare. Esso può essere di due tipi:

a) attuale, riportante solo le iscrizioni relative allo stato tavolare in vigore;

b) storico, riportante tutte le iscrizioni eseguite in partite.

2. Le copie del libro maestro informatizzato non tengono luogo degli estratti tavolari.