Legge regionale 11 agosto 2010 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.

Art. 13

(Consultazione del libro fondiario presso gli uffici tavolari)

1. Il libro fondiario è pubblico ed è consultabile in presenza del personale tavolare, anche attraverso la banca dati informatica, mediante terminali video installati presso ciascun ufficio tavolare, con facoltà di prenderne copia.

2. La consultazione e il rilascio di copie della banca dati informatica sono consentiti da tutti gli uffici tavolari.