Art. 21
(Procedura)
1. La Regione attua l'informatizzazione della tenuta del libro fondiario provvedendo alla progressiva sostituzione dei supporti cartacei con supporti informatici, attraverso la procedura di trasposizione.
2. La trasposizione dei dati tavolari su supporto informatico viene disposta con decreto tavolare e consiste nell'escorporazione ed elaborazione informatica del contenuto di una partita tavolare cartacea, o di parte di esso, e nella sua incorporazione nella nuova partita informatizzata.
3. La Giunta regionale determina la programmazione dell'informatizzazione negli uffici tavolari della Regione e, con regolamento, disciplina le procedure di trasposizione e di gestione delle partite tavolari informatizzate.
Art. 23
(Pubblicazione degli avvisi di trasposizione)
1. L'Amministrazione regionale rende noti i decreti tavolari di trasposizione mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione e da affiggersi all'albo dell'ufficio tavolare interessato.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.