Art. 8
(Collezione dei documenti)
1. La collezione dei documenti è la raccolta delle copie autentiche e degli originali dei documenti in base ai quali è stata eseguita una iscrizione tavolare.
2. La collezione dei documenti dei libri fondiari presso ogni ufficio tavolare è unica per tutti i libri maestri tenuti da quell'ufficio ed è tenuta con quelle del libro ferroviario e del libro montanistico.
3. Gli atti e i documenti di cui ai commi 1 e 2 vengono conservati secondo l'ordine risultante dal numero attribuito alla domanda tavolare.