Art. 4
1. Gli uffici tavolari conservano il libro fondiario dei comuni catastali esistenti all'entrata in vigore della presente legge.
1 bis.
Le sedi e gli ambiti di competenza degli uffici tavolari vengono individuati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto del
regio decreto 499/1929
e della legge tavolare.
Note:
1Articolo sostituito da art. 12, comma 39, L. R. 11/2011
2Comma 1 bis aggiunto da art. 16, comma 4, L. R. 18/2011