1.
Con regolamenti di esecuzione sono disciplinati:
a) la tenuta del giornale per atti tavolari mediante elaborazione informatica;
b) il rilascio di estratti e certificazioni;
c) la fruizione dei servizi tavolari al pubblico;
d) l'accesso per via telematica alla banca dati del libro fondiario;
e) l'attivitą degli agenti contabili degli uffici tavolari e la stesura del conto giudiziale;
f) la presentazione della domanda tavolare telematica;
g) l'attuazione dell'informatizzazione del libro maestro.