1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la presente legge, ai sensi dell'
articolo 4, numero 5), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia) e delle norme di attuazione dello Statuto, disciplina organicamente la materia dell'impianto e della tenuta dei libri fondiari, nel rispetto delle leggi in materia tavolare.