Legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la presente legge, ai sensi dell'articolo 4, numero 5), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia) e delle norme di attuazione dello Statuto, disciplina organicamente la materia dell'impianto e della tenuta dei libri fondiari, nel rispetto delle leggi in materia tavolare.
CAPO II
 TENUTA DEL LIBRO FONDIARIO
SEZIONE I
 STRUTTURA DEL LIBRO FONDIARIO
SEZIONE II
 TENUTA E CONSULTAZIONE DEL LIBRO FONDIARIO
Art. 10
 (Tenuta del libro fondiario)
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 97, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 97, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
3 Comma 1 ter aggiunto da art. 97, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
4 Comma 1 quater aggiunto da art. 97, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
SEZIONE III
 PROCEDIMENTO IN AFFARI TAVOLARI
Art. 17
 (Modalità e ordine di presentazione della domanda tavolare)
1. Le domande tavolari sono presentate, anche a mezzo del servizio postale o per via telematica, agli uffici tavolari che conservano le rispettive partite, fatte salve le diverse disposizioni di legge.
2. A ciascuna domanda tavolare, all'atto della presentazione, viene attribuito un numero progressivo annuale.
3. La domanda si considera presentata al momento dell'attribuzione del numero di cui al comma 2.
4. Il contrassegno, formato dalle indicazioni di cui al comma 2 e dalle ultime due cifre dell'anno, viene riprodotto sulla domanda, unitamente all'indicazione dell'ufficio, della data, dell'ora e del minuto di presentazione.
5. Qualora siano presentate contemporaneamente più domande, queste vengono ricevute alla stessa ora e minuto, e ciò per gli effetti di cui al secondo comma dell'articolo 103 della legge tavolare.
6. Le domande pervenute a mezzo servizio postale si considerano presentate contemporaneamente il giorno successivo, come prime domande della giornata.
7. Le domande presentate durante l'interruzione del funzionamento del sistema vengono annotate cronologicamente su apposito registro con l'indicazione della data, ora e minuto. Esse vengono inserite nel sistema, secondo l'ordine e con i dati risultanti da detto registro, subito dopo il ripristino del sistema.
8. Le modalità e l'ordine di presentazione delle domande pervenute per via telematica vengono disciplinate con regolamento di esecuzione.
9. Dell'avvenuta presentazione della domanda è rilasciata ricevuta riproducendo i dati di cui al comma 4.
SEZIONE IV
 INFORMATIZZAZIONE DEL LIBRO MAESTRO
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
CAPO III
 COMPLETAMENTO DEL LIBRO FONDIARIO
CAPO IV
 NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 31
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 30 novembre 1972, n. 56 (Ordinamento degli uffici per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari);
b) la legge regionale 20 giugno 1983, n. 59 (Introduzione di procedure automatizzate nella tenuta del libro fondiario e norme sull'ordinamento del servizio);
c) la legge regionale 10 luglio 1987, n. 20 (Ristrutturazione e potenziamento delle attività del libro fondiario);
d) la legge regionale 19 febbraio 1990, n. 8 (Tenuta del libro fondiario mediante elaborazione informatica dei dati);
e) l'articolo 114 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione);
f) l'articolo 21 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale);
g) il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000);
h) i commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003).
Art. 32
 (Testo notiziale)
1.
Nel testo notiziale della presente legge, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18 (Norme in materia di pubblicazione dei testi legislativi sul Bollettino Ufficiale della Regione), è riportata una tabella di corrispondenza fra le disposizioni di cui al presente testo unico e quelle contenute nelle leggi regionali abrogate dall'articolo 31 e quivi riprodotte, in tutto o in parte.