Art. 30
(Norme transitorie)
1. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 29 continuano a trovare applicazione i regolamenti emanati ai sensi delle leggi regionali di cui all'articolo 31.
2.
Qualora la normativa regionale rinvii a disposizioni di legge abrogate dall'articolo 31 e sostanzialmente riprodotte nella presente legge, il rinvio si intende effettuato nei confronti di queste ultime.