Art. 28
(Rinvio)
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei punti da 4 a 6 dell'ordinanza del Ministero di giustizia 9 gennaio 1889, n. 621, Bollettino delle ordinanze del Ministero della giustizia n. 4, concernente le procedure da seguire nel completamento dei nuovi libri fondiari con l'iscrizione di beni immobili che non sono ancora iscritti in alcun libro fondiario.