Art. 23
(Pubblicazione degli avvisi di trasposizione)
1. L'Amministrazione regionale rende noti i decreti tavolari di trasposizione mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione e da affiggersi all'albo dell'ufficio tavolare interessato.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.