1.
Ai fini della presente legge, s'intende:
a) per legge tavolare: il nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al
regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 (Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province), e successive modifiche;
b) per domanda tavolare: il ricorso o altro atto avente per oggetto iscrizioni da effettuarsi anche d'ufficio nei libri fondiari, ferroviario o montanistico;
c) per bene pubblico: qualsiasi bene appartenente al demanio pubblico dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali;
d) per banca dati: la raccolta di tutti i dati e le informazioni necessarie alla tenuta dei libri fondiari, compresi i dati cartografici;
e) per elaborazione informatica: ogni operazione svolta con mezzi elettronici o comunque automatizzati concernente la registrazione, la modificazione, la cancellazione, l'estrazione, il trattamento logico e la diffusione dei dati.