Legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019
Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.
Art. 19
(Esecuzione delle iscrizioni)
1. Le iscrizioni nel libro fondiario hanno luogo solo a seguito del decreto tavolare e in conformitą al suo contenuto e alle disposizioni regolamentari.