Art. 15
(Accesso telematico)
1. È consentito l'accesso per via telematica alla banca dati informatica del libro fondiario.
2. Gli utenti abilitati all'accesso, la tipologia dei dati informatici cui è dato accedere, nonché ogni altra prescrizione, condizione e modalità per l'ottenimento del collegamento e l'utilizzo dei dati, sono determinati con regolamento di esecuzione.