Legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019
Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.
Art. 14
(Estratti tavolari)
1.
L'estratto tavolare riproduce il contenuto di una partita tavolare. Esso puņ essere di due tipi:
a)
attuale, riportante solo le iscrizioni relative allo stato tavolare in vigore;
b)
storico, riportante tutte le iscrizioni eseguite in partite.
2.
Le copie del libro maestro informatizzato non tengono luogo degli estratti tavolari.