Art. 13
(Consultazione del libro fondiario presso gli uffici tavolari)
1. Il libro fondiario č pubblico ed č consultabile in presenza del personale tavolare, anche attraverso la banca dati informatica, mediante terminali video installati presso ciascun ufficio tavolare, con facoltā di prenderne copia.
2. La consultazione e il rilascio di copie della banca dati informatica sono consentiti da tutti gli uffici tavolari.