Art. 11
(Banca dati informatica del libro fondiario)
1. La Regione utilizza le tecnologie dell'informazione e della comunicazione garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, attraverso la formazione della banca dati informatica del libro fondiario costituita dal giornale per atti tavolari, dagli indici di ricerca, dall'archivio informatico della collezione dei documenti e dal libro maestro informatizzato.
2. La valenza delle interrogazioni agli indici di ricerca, all'archivio informatico della collezione dei documenti e al giornale per atti tavolari è individuata dai regolamenti di esecuzione anche in relazione alla progressiva informatizzazione del libro maestro.